(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                 Giulia n. 47 del 24 novembre 2004)

                            IL PRESIDENTE

    Visto  il  regolamento per la concessione dei cofinanziamenti per
le  finalita'  di cui all'Art. 8, comma 10, lettera f) della legge n.
448/1998, di competenza della direzione centrale della pianificazione
territoriale,  della  mobilita'  e delle infrastrutture di trasporto,
approvato  con decreto del Presidente della Regione 10 dicembre 2002,
n. 0405/Pres;
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  regionale n. 670 di data
19 marzo  2004,  con la quale e' stata approvata la graduatoria delle
domande  presentate  dai comuni, autorizzando la spesa complessiva di
Euro 255.691,83;
    Considerato che:
      sul  capitolo  3931  dello  stato di previsione della spesa del
bilancio  regionale  per  l'esercizio  finanziario 2004 in competenza
derivata  2003,  sono  ancora disponibili Euro 243.089,23 che possono
essere impiegati sia per cofinanziare nuove domande da parte di altri
comuni   sia   per   eventuali maggiori   costi   dei  soggetti  gia'
beneficiari;
      in  fase  di  gestione delle domande in applicazione del citato
regolamento sono emerse difficolta' da parte dei comuni di rispettare
i termini dallo stesso previsti per l'assunzione degli atti necessari
per consentire la concessione del cofinanziamento;
    Rilevato,  in  considerazione  a quanto suevidenziato, che alcuni
comuni  di cui alla summenzionata D.G.R. n. 670/2004 hanno chiesto la
concessione  di  specifiche proroghe per la nomina del professionista
incaricato  della  redazione del Piano urbano del traffico, in quanto
tale  nomina  comporta  l'assunzione  di  impegno  di spesa a proprio
carico  (50%  della  spesa ammissibile) con conseguente variazione di
bilancio   comunale,  la  cui  procedura  comporta  tempi  senz'altro
superiori  ai  due  mesi  previsti dal comma 3 dell'Art. 5 del citato
regolamento;
    Ritenuto,  alla luce delle considerazioni di cui sopra, opportuno
modificare ed integrare il summenzionato regolamento prevedendo:
      la modifica del termine di cui all'Art. 5, comma 3, fissando in
sei  mesi  dalla  comunicazione dell'ammissione al cofinanziamento il
termine  per  la nomina del professionista incaricato della redazione
del piano urbano del traffico;
      la  possibilita'  da  parte  della  giunta regionale di fissare
nuovi  termini,  per  la  presentazione  di nuove domande da parte di
altri   comuni,   al   fine   dell'utilizzo   delle  residue  risorse
disponibili;
      la  fissazione,  in  sede di prima applicazione del regolamento
modificato,  di  un  nuovo  termine  per la nomina del professionista
incaricato  della  redazione  del  piano  urbano  del traffico, per i
comuni che motivamente avessero richiesto una proroga;
    Viste  le  leggi  ed  il regolamento per la contabilita' generale
dello Stato;
    Vista  la  legge  regionale  27 marzo  1996,  n. 18, e successive
modifiche ed integrazioni;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme deliberazione della giunta regionale n. 2717 di data
14 ottobre 2004;
                              Decreta:

                               Art. 1.
    Al  regolamento  per  la  concessione  dei cofinanziamenti per le
finalita'  di  cui  all'Art.  8, comma 10, lettera f), della legge n.
448/1998,  di  competenza  della  direzione  centrale  pianificazione
territoriale,  mobilita' e infrastrutture di trasporto, approvato con
decreto del Presidente della Regione 30 dicembre 2002, n. 0405/Pres.,
sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
      al  comma 3, dell'Art. 5, la locuzione «due mesi» e' sostituita
dalla locuzione «sei mesi»;
      dopo il comma 5, dell'Art. 5, e' aggiunto il seguente comma:
      «5-bis.  L'utilizzo  di  eventuali  risorse residue rispetto ai
riparti  gia'  intervenuti  potra'  essere  autorizzato con specifica
deliberazione  della  giunta regionale che fissera' contestualmente i
termini per le nuove istanze».