(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 24 novembre 2004) IL PRESIDENTE Visto il regolamento per la concessione dei cofinanziamenti per le finalita' di cui all'Art. 8, comma 10, lettera f) della legge n. 448/1998, di competenza della direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilita' e delle infrastrutture di trasporto, approvato con decreto del Presidente della Regione 10 dicembre 2002, n. 0405/Pres; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 670 di data 19 marzo 2004, con la quale e' stata approvata la graduatoria delle domande presentate dai comuni, autorizzando la spesa complessiva di Euro 255.691,83; Considerato che: sul capitolo 3931 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2004 in competenza derivata 2003, sono ancora disponibili Euro 243.089,23 che possono essere impiegati sia per cofinanziare nuove domande da parte di altri comuni sia per eventuali maggiori costi dei soggetti gia' beneficiari; in fase di gestione delle domande in applicazione del citato regolamento sono emerse difficolta' da parte dei comuni di rispettare i termini dallo stesso previsti per l'assunzione degli atti necessari per consentire la concessione del cofinanziamento; Rilevato, in considerazione a quanto suevidenziato, che alcuni comuni di cui alla summenzionata D.G.R. n. 670/2004 hanno chiesto la concessione di specifiche proroghe per la nomina del professionista incaricato della redazione del Piano urbano del traffico, in quanto tale nomina comporta l'assunzione di impegno di spesa a proprio carico (50% della spesa ammissibile) con conseguente variazione di bilancio comunale, la cui procedura comporta tempi senz'altro superiori ai due mesi previsti dal comma 3 dell'Art. 5 del citato regolamento; Ritenuto, alla luce delle considerazioni di cui sopra, opportuno modificare ed integrare il summenzionato regolamento prevedendo: la modifica del termine di cui all'Art. 5, comma 3, fissando in sei mesi dalla comunicazione dell'ammissione al cofinanziamento il termine per la nomina del professionista incaricato della redazione del piano urbano del traffico; la possibilita' da parte della giunta regionale di fissare nuovi termini, per la presentazione di nuove domande da parte di altri comuni, al fine dell'utilizzo delle residue risorse disponibili; la fissazione, in sede di prima applicazione del regolamento modificato, di un nuovo termine per la nomina del professionista incaricato della redazione del piano urbano del traffico, per i comuni che motivamente avessero richiesto una proroga; Viste le leggi ed il regolamento per la contabilita' generale dello Stato; Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2717 di data 14 ottobre 2004; Decreta: Art. 1. Al regolamento per la concessione dei cofinanziamenti per le finalita' di cui all'Art. 8, comma 10, lettera f), della legge n. 448/1998, di competenza della direzione centrale pianificazione territoriale, mobilita' e infrastrutture di trasporto, approvato con decreto del Presidente della Regione 30 dicembre 2002, n. 0405/Pres., sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: al comma 3, dell'Art. 5, la locuzione «due mesi» e' sostituita dalla locuzione «sei mesi»; dopo il comma 5, dell'Art. 5, e' aggiunto il seguente comma: «5-bis. L'utilizzo di eventuali risorse residue rispetto ai riparti gia' intervenuti potra' essere autorizzato con specifica deliberazione della giunta regionale che fissera' contestualmente i termini per le nuove istanze».